IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le unita' sanitarie locali nel cui territorio si trovino istituti di pena sono tenute obbligatoriamente, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a formulare una proposta di convenzione all'amministrazione penitenziaria per la realizzazione di interventi di riduzione del rischio di infezione HIV (virus dell'immunodeficienza umana) negli istituti di pena della Regione Lazio.