IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Le unita'  sanitarie  locali  nel  cui  territorio  si  trovino
istituti di pena sono tenute obbligatoriamente, entro e non oltre tre
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge, a
formulare   una   proposta   di    convenzione    all'amministrazione
penitenziaria  per  la  realizzazione  di interventi di riduzione del
rischio di infezione HIV (virus  dell'immunodeficienza  umana)  negli
istituti di pena della Regione Lazio.